la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Sostituzione degli organi delle unita' sanitarie locali
 
   1.  Fino all'approvazione della riforma istituzionale delle unita'
sanitarie locali (U.S.L.), gli organi in  carica  delle  stesse  sono
sostituiti in conformita' a quanto previsto negli articoli seguenti.